Art. 1.
(Obiettivi generali e trattamento dei cani).

      1. All'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato disciplina i livelli essenziali per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

          a) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;

          b) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina e la protezione dei gatti in libertà;

          c) l'adeguamento delle strutture di accoglienza dei cani vaganti da parte dei comuni singoli o associati e delle comunità montane;

          d) l'istituzione delle case famiglia per cani ai sensi dell'articolo 2-ter;

          e) la responsabilizzazione collettiva nei confronti degli animali».

      2. All'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina l'ammontare delle spese detraibili per le spese veterinarie, sostenute dai proprietari, ivi comprese quelle per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore ai sensi dell'articolo 2-bis e per l'iscrizione all'anagrafe canina»;

 

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          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. I cani vaganti catturati e identificati mediante tatuaggio o microprocessore sono restituiti al proprietario o detentore previo pagamento delle spese di cattura e di mantenimento»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. I cani vaganti non identificati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 2 dell'articolo 4 devono essere identificati ai sensi dell'articolo 2-bis; se non reclamati entro il termine di trenta giorni, essi possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, alle case famiglia per cani di cui all'articolo 2-ter o ad associazioni protezioniste, previa sterilizzazione chirurgica, trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi, altre malattie trasmissibili ed eventuali terapie necessarie»;

          d) al comma 10, dopo le parole: «Gli enti e le associazioni protezioniste» sono inserite le seguenti: «che presentano i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e regolarmente iscritti ai relativi albi regionali o che siano riconosciuti enti morali».